Statuto - Associazione Cardina

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Statuto

L'Associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “CARDINA”

Art. 1 - Denominazione – Sede
E’ costituita un’associazione denominata “Cardina” con sede legale in Como, località Cardina, Via Conconi, 12.
L’Associazione è retta dal presente Statuto nonché dalle norme del Codice Civile e dalle leggi in materia.
L’Associazione, apartitica e al di fuori di propagande e strumentalizzazioni, dirette e indirette, politiche e di ogni genere e tipo.
Art. 2 - Finalità’
L’associazione, che non persegue scopi di lucro ed ha durata illimitata, ha come oggetto:
la promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini ed il recupero e la valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e culturale attraverso l’organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche;
la promozione, la produzione, l’organizzazione e la gestione di eventi culturali, tradizionali e folcloristici, propri e per conto di altri enti;
l’organizzazione di corsi, workshop, stage e seminari con insegnanti ed esperti in tutte le discipline comprese in questo statuto, nonché conferenze, convegni e mostre;
predisposizione di centri di documentazione per il territorio, le tradizioni e la storia in genere, a servizio dei soci e dei cittadini;
promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obbiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali;
svolgere, unitamente all’attività culturale di settore, anche attività secondarie di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l’esecuzione di attività autorizzate, produzioni e vendita di pubblicazioni culturali, gadget di propaganda, convezioni di sponsorizzazione, ecc.;
stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale;
interessare il mondo della scuola a tutte le attività svolte attraverso corsi, manifestazioni, seminari, cineforum, mostre etc.
promuovere ed organizzare ogni forma di Volontariato, nell’ambito delle finalità dell’associazione.
Art. 3 - Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato
Art. 4 - Forma associativa
I Soci dell’associazione si distinguono in
Soci ordinari
Soci onorari
Soci sostenitori
Possono aderire le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse, senza alcuna distinzione di razza, sesso, cultura, religione, previa ammissione da parte degli organi sociali.
Per essere ammessi all’Associazione è necessario far pervenire domanda al Consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
Un eventuale diniego verrà comunicato con la relativa motivazione all’interessato dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci ordinari coloro che ne facciano richiesta e che sottoscrivano il presente Statuto a condizione che siano accettati dagli organi direttivi;
Sono Soci onorari coloro che a parere unanime dell’Assemblea dei soci ricevono tale qualifica in quanto personalità o persone che abbiano contribuito all’affermazione o al potenziamento dell’Associazione; tali soci non hanno diritto al voto;
Sono Soci sostenitori le persone, gli enti, istituti, società, associazioni, ecc. che versino un contributo anche una tantum nella cassa dell’Associazione. Ai soci sostenitori verrà rilasciato un attestato di sottoscrizione e/o ricevuta; tali soci non hanno diritto di voto.
Le persone giuridiche fanno parte dell’associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell’associazione a titolo individuale.
Art. 5 - Ammissione dei Soci
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insidacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato. La domanda dovrà contenere:
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota annuale.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione.
Il Recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Art. 6 - Diritti dei Soci
I Soci hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività sociali
a ricevere pubblicazioni edite dall’Associazione
all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Patrimonio sociale e Mezzi Finanziari
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
dai beni e dalle attrezzature dell’Associazione dai contributi, erogazioni, lasciti diversi o da fondo di riserva
dalle entrate annuali
Le entrate annuali dell’Associazione sono costituite:
dalle quote di tesseramento soci
dai contributi di enti pubblici e privati
dalle donazioni
dalle entrate straordinarie.
dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’associazione
I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Art. 8 - Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione
L’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il Tesoriere.
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria
l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale
l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione
la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo
l’approvazione di regolamenti interni
la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
E’ di competenza dell’assemblea straordinaria
le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione,
lo scioglimento dell’associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno: entro il 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l’anno successivo ed entro il 30 aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
Art. 10 - Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:
in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che seconda convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza, di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire.
Dell’Assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe. Il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo non possono detenere deleghe.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da nove membri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti fra i Soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13 - Convocazione del Consiglio
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno o dietro richiesta motivata di almeno cinque Consiglieri.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo provvede a:
redigere i programmi delle attività previste dallo Statuto, sulle linee approvate dall’Assemblea dei soci
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
deliberare sull’ammissione dei soci
a determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’Assemblea
Predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo da portare all’approvazione dell’Assemblea
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al raggiungimento dei fini sociali
nominare le commissioni di lavoro su temi specifici
Reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi
Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione
Art. 15 - Presidente
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza dell’associazione e la firma sociale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente da lui designato fra i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il Presidente, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
Art. 17 - Il Segretario
Il Segretario è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione e vigila sul funzionamento della Segreteria. Il Segretario cura la tenuta di Libri dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la contabilità e la cassa, delle quali rende conto al Consiglio Direttivo e all’Assemblea nelle riunioni ordinarie ed ogni qualvolta ne venga fatta richiesta. Tale carica può essere ricoperta anche dal Segretario.
Art. 19 - Dimissioni del Consiglio Direttivo e/o suoi Organi
Le dimissioni di qualsiasi organo direttivo devono essere inoltrate in forma scritta al Presidente, con giustificato motivo, che provvederà a convocare immediatamente un’assemblea. In detta riunione sarà valutato il caso di accettare o rifiutare dette dimissioni.
Art. 20 - Esercizio Sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione:
il bilancio preventivo entro due mesi dall’apertura dell’esercizio sociale;
il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’ vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 21 - Libri sociali e registri contabili
I libri ed i registri essenziali che l’associazione deve tenere sono:
- il Libro soci
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’assemblea
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio
- il libro giornale della contabilità sociale
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
Art. 22 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere richiesto da almeno 3/5 dell’Assemblea e deliberato con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 - Disposizioni finali
Il presente Statuto può essere modificato solo ed esclusivamente su richiesta dei 3/5 dell’Assemblea e con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L’oggetto sociale non è materia di modifica.
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 24 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia

 
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